Come fare per...


PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (GIUDIZI CIVILI E PENALI)
UFFICI INTERESSATICorte d’Appello – Tribunale
INFORMAZIONI GENERALI

Il gratuito patrocinio o "patrocinio a spese dello Stato" e' un beneficio previsto dalla Costituzione che consiste nel fornire assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, a tutti coloro che non sono in grado di sostenere le relative spese legali. Il pagamento delle spese (avvocati, consulenti tecnici etc.), in tal caso, risulta a carico dello Stato. Possono ottenere il gratuito patrocinio: i cittadini italiani, gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, gli apolidi e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Tanto nella materia civile quanto nella materia penale, il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio consente al cittadino di agire e resistere in giudizio in ogni grado e fase del processo, ivi incluso il giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione, salvo che per la materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e volontaria giurisdizione nel qual caso la soccombenza impone il rinnovo della domanda.

Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell'istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di € 9.723,84 (tetto modificabile ogni due anni dal Ministro della giustizia ).

Nel computo del reddito, al fine di verificare l'appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell'istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (eccezion fatta per il caso di vertenza nei confronti di uno di essi). Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi esenti da irpef (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

N.B: per la sola materia penale è prevista la elevazione del suddetto limite reddituale di € 1.032, 91 per ogni familiare a carico.

La situazione reddituale del beneficiario, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell'Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell'ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche dell'ammesso al beneficio dovessero subire variazioni che lo portino oltre il tetto massimo consentito per legge. Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con multa da € 309,87 a € 1.549,37. Nel caso di ammissione al gratuito patrocinio per errore, si è tenuti al pagamento di tutte le spese, anche di quelle anticipate dallo stato.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTALa domanda redatta in carta semplice deve essere firmata dall'interessato (con firma autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve) e può essere presentata dall’interessato o dal difensore e inoltrata a mezzo raccomandata A/R al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.

Particolare attenzione bisogna osservare nella redazione dell’istanza che deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • l'indicazione del processo cui si riferisce ( se già pendente);
  • le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa con indicazione delle prove (documenti, testimonianze, ecc.)
  • le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
  • l’autocertificazione riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio, specificando il reddito totale;
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio anche se intervenute successivamente alla presentazione della domanda. Se l’interessato non provvede a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, il beneficio viene revocato con effetto retroattivo.

N:B: la mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

Mentre per i cittadini italiani che possono autocertificare l'esistenza dei requisiti di legge non è necessario allegare nessun documento, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, è necessario indicare i redditi prodotti all'estero ( allegare certificazione del Consolato del Paese d'origine che attesti quanto dichiarato nella domanda o produrre una autocertificazione in caso di impossibilità di documentarlo).

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare.

Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell'ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

Nei giudizi extrapenali : si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.