Giudice Tutelare
Scheda aggiornata al 19/03/2015
CHI E'
Il Giudice tutelare è il giudice del Tribunale a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali
COSA FA
Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte di quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.
Nell'ambito delle sue attribuzioni principali il Giudice tutelare:
- autorizza i genitori a compiere gli atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli minori.
- nomina il curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto di interessi con i genitori;
- nomina l'amministratore di sostegno e vigila sul suo operato
- nomina il tutore e il curatore e vigila sul loro operato;
- vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà genitoriale e per l'amministrazione dei beni del minore;
- adotta, su proposta del tutore, i provvedimenti circa l'educazione del minore sottoposto a tutela e l'amministrazione dei suoi beni;
- emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di minore disposto dal servizio sociale (art. 4 l. n. 184/1983);
- autorizza il rilascio di documento valido per l'espatrio al minore quando manchi l'assenso di uno degli esercenti la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l'assenso dell'altro genitore.
- Nell'esercizio dei compiti di tutela delle persone minori o incapaci, il giudice tutelare può, in qualsiasi momento, convocare il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie, e per dare istruzioni per la migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali della persona tutelata.
NORMATIVA
artt. 320 -371- 374-375-404 e ss. del cod. civ.
DOVE
Presso il Tribunale di Verbania - Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Informazioni telefoniche: 0323/555874-875 Fax: 0323/505161
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 09:00-12:30
COME SI SVOLGE
Il procedimento davanti al giudice tutelare è caratterizzato da estrema semplicità e mancanza di formalità. Il giudice tutelare provvede con decreto.
Contro i decreti del giudice tutelare può essere proposto reclamo al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto.
Per i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno il reclamo si propone alla Corte d'Appello
MODULI
- Modulo accettazione eredità con beneficio di inventario
- Modulo rinuncia di eredità
- Modulo autorizzazione rilascio passaporto
- Modulo riscossione somma minore
- Modulo riscossione indennità Inps
- Rendiconto tutela
|