Il ricorso in carta semplice va sottoscritto solo al momento del deposito presso l’Ufficio Volontaria Giurisdizione Famiglia del Tribunale, alla presenza dell’addetto dell’Ufficio che lo riceve e che ne autenticherà le firme. In allegato bisogna presentare i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice, specificando che sono ad uso separazione legale:- estratto dell’atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio);
- certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi);
solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche: - codici fiscali;
- ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all’anno in corso;
- contratto di mutuo/locazione per l’immobile adibito a residenza familiare;
- documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti;
•estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati;
- certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.).
Al momento del deposito verrà comunicata la data e l’ora dell’udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale, prevista circa un mese dopo il deposito del ricorso; all’udienza i coniugi devono comparire entrambi personalmente e, su richiesta del Presidente, le parti confermeranno le condizioni concordate e firmeranno il verbale. Dopo 25-30 giorni, la Cancelleria invierà alle parti la comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di omologa, cioè il provvedimento con cui il Tribunale vista e ratifica le condizioni di separazione concordate fra i coniugi. Dopo 15-20 giorni, sarà possibile recarsi presso la stessa Cancelleria ove è stato depositato il ricorso, per ritirare le copie autentiche dell’atto di separazione, composto da:
- ricorso per separazione;
- verbale di comparizione all’udienza presidenziale;
- decreto di omologa del Tribunale;
dette copie sono gratuite e servono per comprovare l’avvenuta separazione, anche ai fini di ulteriori necessità (voltura di eventuali utenze, ecc...).
In presenza di figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale. Lì dove debbano intervenire passaggi immobiliari l’atto presenta alcune difficoltà di ordine formale. (Occorre che contenga tutti i dati fiscali e catastali relativi all'immobile perché una volta omologato il verbale non può più essere cambiato). In tali casi è consigliabile che gli interessati si rivolgano a legali, per evitare difficoltà di omologazione della separazione.
Casi particolari:
- uno dei due coniugi si trova all’estero o in un’altra città; in tal caso può sottoscrivere la domanda davanti ad un notaio che provvederà all’autentica;
- uno dei due coniugi si trova in carcere; in tal caso può sottoscrivere la domanda davanti al direttore del carcere e l’altro coniuge provvederà al deposito e alla firma della domanda in cancelleria;
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uno dei due coniugi non può comparire in udienza; in tal caso può fare una procura notarile ad un suo rappresentante che riporti tutte le condizioni della separazione non modificabili.
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM.
Il deposito per l’iscrizione a ruolo è esente da contributo unificato.
NOTA: ASSEGNI DI MANTENIMENTO A REGIME FISCALE
- ASSEGNO CORRISPOSTO AL CONIUGE: l’assegno di mantenimento corrisposto periodicamente al coniuge rappresenta fiscalmente onere deducibile per chi lo corrisponde e reddito imponibile per chi lo percepisce, mentre l’assegno con il quale un coniuge versa una tantum all’altro in una sola soluzione una somma a totale definizione dei rapporti patrimoniali non rappresenta fiscalmente né onere deducibile per chi lo corrisponde né reddito per chi lo percepisce (vedi sentenza Corte Costituzionale 383/2001 e sentenza Corte Cassazione 16462/2002) - ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA PROLE: tale assegno non costituisce reddito (art 3 D.P.R. 917/86) e non può essere dedotto. Nel caso in cui il provvedimento giudiziario non faccia distinzione tra l’assegno di mantenimento a favore del coniuge e quello a favore dei figli, allora deve ritenersi appartenente al coniuge per la metà.
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