Come fare per...


ASSEVERAZIONE DI PERIZIE E TRADUZIONI
UFFICI INTERESSATITribunale - Ufficio Asseverazioni Perizie e Traduzioni

Ufficio del Giudice di pace (in allegato uffici e sedi distaccate abilitate)

INFORMAZIONI GENERALILa traduzione giurata, o asseverazione, è un documento con valore legale tradotto in un'altra lingua in modo da conservare il suo valore legale anche in traduzione.

L'asseverazione della traduzione di un documento viene richiesta sia per documenti privati quali certificati, attestati e diplomi, sia aziendali quali atti legali, contratti, lettere di incarico e in generale in tutti i casi in cui è necessaria un’attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Una traduzione giurata dà dunque al documento tradotto lo stesso valore legale dell'originale.

Il traduttore deve essere iscritto presso gli Albi dei consulenti tecnici del Tribunale e al Ruolo Periti ed Esperti dell’Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, la traduzione giurata viene registrata con un numero di protocollo presso l'ufficio atti notori e perizie giurate della Pretura. Con l’asseverazione il perito o il traduttore giurano dinanzi al Cancelliere di aver svolto bene il proprio incarico. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati su di un atto costituisce reato ai sensi del codice penale.

Indicazioni pratiche

  • Le perizie e le traduzioni vanno giurate dallo stesso tecnico o interprete che le ha redatte e dopo l’asseverazione vengono riconsegnati in originale all’interessato;
  • il “Verbale di Giuramento”, la cui formula è riportata in allegato, deve essere trascritto alla fine della perizia o della traduzione e prima degli eventuali allegati, applicando il relativo timbro, compilato dal perito con il proprio nome, cognome e gli estremi del documento di identità; (nel caso di perizia redatta al computer, è consentito riprodurre alla fine della stessa, prima degli eventuali allegati, il “Verbale di Giuramento”, identico al timbro, con inseriti i dati relativi al perito);
  • i fogli della perizia o della traduzione, del giuramento e degli eventuali allegati, devono essere uniti mediante spillatura, rilegatura, od altro;
  • •il perito o l’interprete deve “autenticare” la perizia o la traduzione, apponendo la propri firma e timbro nelle congiunzioni dei fogli, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.

N.B: la numerazione delle pagine, tutte timbrate e firmate dal perito o dall’interprete, sempre esclusa la pagina del giuramento, sostituisce la firma sulla congiunzione dei fogli.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ufficio Asseverazioni Perizie e Traduzioni

Orario: dal lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Sabato escluso.

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTANon esistendo una competenza territoriale il perito o il traduttore possono recarsi a giurare presso un qualsiasi Tribunale su tutto il territorio nazionale. È necessario essere muniti di documento di identità in corso di validità.

È necessario apporre una marca da bollo di € 16,00 ogni quattro pagine di perizia o traduzione ovvero cento righe di testo.

Inoltre, € 1,00 su ciascun allegato “elaborato originale” del perito ( per es. € 1,00 per ciascun disegno, € 1,00 per ciascuna fotografia, anche se riprodotta in fotocopia, ecc..).

€ 1,00 ogni 100 righe nell’ipotesi che l’allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici etc € 1,00 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro personale e firma.Il Tribunale non richiede pagamento del bollo sugli allegati.

Se la perizia o la traduzione devono essere trasmesse all’estero è necessario legalizzare (vedi scheda legalizzazione) la firma del cancelliere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Nulla è dovuto per semplici fotocopie od altri documenti. Sono esenti da marche gli atti relativi a:

  • separazioni e divorzi;
  • adozioni (Il Tribunale dei Minorenni nelle procedure di adozione chiede che la traduzione venga effettuata da persona diversa dall'interessato);
  • processo del lavoro;
  • cause civili per le quali sia già stato pagato il contributo unificato.