Come fare per...


FAMIGLIA
A chi rivolgersi

Volontaria Giurisdizione

Ubicazione: Verbania, Corso Europa 3
Piano: terra
Attività svolte:

LE ASSEVERAZIONI DI TRADUZIONI SI TENGONO NEI GIORNI DI MARTEDI' E MERCOLEDI' DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 10.30.

Orario al pubblico:

Dal lunedì al sabato: 9:00 - 13:00 per le sole informazioni sulle modalità di esecuzione.

Telefono: 0323/555871;
0323/555889;
0323/555870;
0323/555868
Fax: 0323/505161
Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Antonella Fortina (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Responsabile
  • Dott.ssa Maria Giuseppina Di Bella (Assistente Giudiziario F2)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0323/555868;
  • Dott. Armando Garofalo (Assistente Giudiziario F2)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0323/555871;
  • Dott.ssa Angela Alis Silter (Addetto all'Ufficio del Processo 3 F1)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0323/555731 (FUNZIONARIO UPP);
  • Rosanna Bavelli (Operatore Giudiziario F3)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0323/555874;
  • Giuseppe Gangitano (Ausiliario F3)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0323/555889;
Autorizzazione a contrarre matrimonio nei casi previsti dal codice civile

Autorizzazione a contrarre matrimonio nei casi previsti dal codice civile

Scheda aggiornata al 03/02/2015

COS'E'

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale che con decreto emesso in Camera di Consiglio e sentito il Pubblico Ministero può autorizzare il matrimonio nei seguenti casi:

1) tra parenti e affini;
2) divieto temporaneo di nuove nozze;
3) rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla pubblicazione;
4) matrimonio per procura;
5) inoltre, per gravi motivi, può autorizzare la riduzione del termine o l'omissione della pubblicazione con decreto non impugnabile.

NORMATIVA

CHI PUO’ RICHIEDERLA

Gli interessati a cui è stata rifiutata la pubblicazione del matrimonio.

DOVE

Presso il Tribunale di Verbania - Cancelleria Volontaria Giurisdizione -
Informazioni telefoniche:  0323/555874-875

Fax: 0323/505161
Orario sportello: da lunedì al venerdì 09:00 – 12:30

COME SI SVOLGE

Il Tribunale può autorizzare il matrimonio nei seguenti casi:

  1. tra parenti e affini (art. 87 C.C.)
  • zio e nipote e zia e nipote;
  • affini (vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge) sia in linea retta che in linea collaterale in II grado, anche in caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili.

NOTA BENE

Occorre allegare al ricorso la seguente documentazione:

- copia integrale dell’atto nascita;

- certificato di residenza;

- certificato di cittadinanza (se stranieri);

- certificato di stato libero oppure copia autentica della sentenza di divorzio con passato in giudicato (tradotta in lingua italiana se straniera).

  1. divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 C.C.)

La donna non può contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (sentenza di divorzio) e se è escluso inequivocabilmente lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passato in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti lo scioglimento,  l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

NOTA BENE

Occorre allegare al ricorso la seguente documentazione:

- certificato di residenza;

- certificato di cittadinanza (se stranieri);

- certificato di stato libero;
- copia autentica della sentenza di divorzio con passato in giudicato (tradotta in lingua italiana se straniera);

- certificato medico di non gravidanza (test + certificato medico).

  1. rifiuto della pubblicazione (art. 98 C.C.)

L'ufficiale dello stato civile, che crede di non poter procedere alla pubblicazione di un matrimonio, rilascia un certificato con i motivi del rifiuto. Gli interessati, contro il rifiuto, possono presentare un ricorso al Tribunale

NOTA BENE

Occorre allegare al ricorso la seguente documentazione:

- certificato di rifiuto della pubblicazione;

- certificato di cittadinanza dei ricorrenti;

- certificato di stato libero dei ricorrenti;

- certificato di nascita dei ricorrenti.

Se stranieri allegare anche i seguenti documenti:

- richiesta del nulla-osta per contrarre matrimonio alla competente Autorità del paese di origine (se cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato deve richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R. – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – Via Caroncini, 19 -00197 Roma – Tel. 06/802121).

- in caso di mancanza del rilascio del nulla osta da parte del Paese d’origine deve produrre documentazione (sempre rilasciata dall’Autorità del paese d’origine) attestante lo stato libero dell’istante.

  1. riduzione del termine e omissione della pubblicazione (art. 100 C.C.)

Il Tribunale può ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione con decreto non impugnabile.

Il Tribunale può anche autorizzare, per gravissimi motivi, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che non vi sono impedimenti di legge al matrimonio

NOTA BENE

Occorre allegare al ricorso la seguente documentazione:

- certificato di residenza;

- certificato di cittadinanza (se stranieri);

- certificato di stato libero.

  1. matrimonio per procura (art. 111 C.C.)

- Lo sposo (residenza all’estero che non può essere presente al matrimonio) invia una procura, anche in carta semplice, per poter avviare le pubblicazioni nel Comune di residenza dell’altro sposo;

- Lo sposo successivamente potrà rivolgersi da un notaio o da altro pubblico ufficiale per la nomina di un procuratore che lo rappresenti al matrimonio. (Tale procura dovrà essere legalizzata dall’Ambasciata italiana);

- Tale procura dovrà essere prodotta al Tribunale come allegato alla richiesta per l’autorizzazione al matrimonio per procura ex art. 111 C.C.

- Nel caso in cui l’ambasciata non autorizzi il rilascio della procura senza la preventiva autorizzazione del Tribunale italiano (caso frequente) sarà richiesta l’autorizzazione preventiva al Tribunale, specificando il rifiuto dell’Ambasciata.

In questo caso il provvedimento del Giudice darà atto dell’assenza della preventiva procura e demanderà al Comune la verifica della sua validità.

- Copia di tale autorizzazione dovrà essere inviata all’altro sposo, tradotta e asseverata, per il rilascio della procura e nomina procuratore.

- Tale procura, tradotta e asseverata, verrà depositata al Comune ove si intende contrarre il matrimonio.

NOTA BENE

Occorre allegare al ricorso la seguente documentazione:

- certificato di residenza della sposa e dello sposo;

- certificato di capacità matrimoniale (rilasciato dal Comune di residenza del ricorrente);

- certificati medici (se esistono patologie per le quali si renda necessaria il matrimonio per procura);

- attestazione esperimento delle pubblicazioni matrimoniali ossia richiesta di celebrazione di matrimonio fatta dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del ricorrente all’Ambasciatore del Paese dell’altro sposo (copia da richiedere all’Ufficio dello Stato Civile);

- procura ad uso matrimonio (la procura deve essere fatta per atto pubblico, quindi da un notaio).

COSTI

  • Contributo unificato € 98;
  • Marca da bollo € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.

MODULI

  • Modulo autorizzazione ex art. 87 c.c.
  • Modulo autorizzazione ex art. 89 c.c.
  • Modulo ricorso ex art. 98 c.c.
  • Modulo riduzione del termine ex art. 100 c.c.