Come fare per...


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
A chi rivolgersi

Volontaria Giurisdizione

Ubicazione: Verbania, Corso Europa 3
Piano: terra
Attività svolte:

LE ASSEVERAZIONI DI TRADUZIONI SI TENGONO NEI GIORNI DI MARTEDI' E MERCOLEDI' DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 10.30.

Orario al pubblico:

Dal lunedì al sabato: 9:00 - 13:00 per le sole informazioni sulle modalità di esecuzione.

Telefono: 0323/555871;
0323/555889;
0323/555870;
0323/555868
Fax: 0323/505161
Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Antonella Fortina (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Responsabile
  • Dott.ssa Maria Giuseppina Di Bella (Assistente Giudiziario F2)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0323/555868;
  • Dott. Armando Garofalo (Assistente Giudiziario F2)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0323/555871;
  • Dott.ssa Angela Alis Silter (Addetto all'Ufficio del Processo 3 F1)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0323/555731 (FUNZIONARIO UPP);
  • Rosanna Bavelli (Operatore Giudiziario F3)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0323/555874;
  • Giuseppe Gangitano (Ausiliario F3)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 0323/555889;
UFFICI INTERESSATI

Tribunale – Ufficio Volontaria Giurisdizione

Altri Uffici della Pubblica Amministrazione o Privati

INFORMAZIONI GENERALI

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, salvo le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti anche relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza, non espressamente indicati nell’art.46, possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Possono fare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  • i cittadini italiani;
  • i cittadini della Comunità Europea;
  • i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

In alcuni casi particolari (es. rifugiati politici, perseguitati ecc.) e nell’impossibilità di ottenere una diversa certificazione dal paese di origine, i cittadini stranieri possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva per sostituire un "certificato penale" estero.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è collegata ad alcuna domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o tramite altra persona.

Quando è collegata ad una domanda, anche se presentata in un momento successivo, non deve essere autenticata (esente da marca da bollo), va firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviata per posta o per fax insieme alla fotocopia del documento d'identità di colui che firma.

Non si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, ne tantomeno per rendere testimonianza, in quest’ultimo caso non è ammesso neanche atto notorio.

Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal T.U. 245/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, ai sensi dell'art. 75 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si ricorda che la mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Sono pertanto obbligati ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  • Le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps ecc.)

Mentre non sono tenuti ad accettarle:

  • i privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private);
  • i Tribunali.

I gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, Ferrovie Stato, Poste con l'esclusione dei servizi di bancoposta, ecc), i Comuni, le scuole, le università e la motorizzazione civile non possono chiedere certificati, ma solo autocertificazioni.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale – Ufficio Volontaria Giurisdizione

Orario: dal lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 -

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

È un atto che il cittadino interessato compila personalmente e sotto propria responsabilità allegando documento di riconoscimento.